Art. 48.
(Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

      1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a persone singole o a coppie unite da matrimonio, da unione registrata o da unione civile da almeno due anni. Nell'ambito della coppia non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi due anni separazione personale neppure di fatto.
      2. L'adottante o gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
      3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
      4. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta congiunta da parte di entrambi i membri della coppia.
      5. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando la coppia abbia convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di due anni, nel caso in cui il tribunale per

 

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i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
      6. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
      7. Non è preclusa l'adozione quando, nell'ambito della coppia, il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando l'adottante o gli adottanti siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
      8. Ai medesimi adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
      9. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».